Studio Legale Giannini

Avv. Federica Giannini
4 feb 2025
Scopri i tuoi diritti e gli obblighi del datore di lavoro alla luce di normativa e giurisprudenza
Il diritto alle ferie annuali retribuite è un principio fondamentale del diritto del lavoro, sancito a livello nazionale ed europeo. Tuttavia, può accadere che un lavoratore, per motivi indipendenti dalla propria volontà, non riesca a godere di tutte le ferie maturate. In tali casi, sorge la questione della monetizzazione delle ferie non fruite, ossia il diritto a un'indennità sostitutiva.
Il quadro normativo
L'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003, che recepisce la Direttiva 93/104/CE, stabilisce che il lavoratore ha diritto ad almeno quattro settimane di ferie annuali retribuite, da fruire entro l'anno di maturazione o, in caso di necessità, nei 18 mesi successivi. Lo stesso articolo vieta espressamente la monetizzazione delle ferie non godute, salvo il caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Nel pubblico impiego, il divieto di monetizzazione è ulteriormente rafforzato dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012, che stabilisce che ferie, riposi e permessi devono essere obbligatoriamente fruiti e non danno luogo a trattamenti economici sostitutivi, neanche in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Tuttavia, la Corte Costituzionale (sentenza n. 95/2016) ha chiarito che tale divieto non può tradursi in un pregiudizio per il lavoratore quando la mancata fruizione delle ferie non sia a lui imputabile. Il datore di lavoro è tenuto a garantire la possibilità effettiva di godere delle ferie e, in caso contrario, deve corrispondere un'indennità sostitutiva.
La giurisprudenza sul diritto all'indennità sostitutiva
La Corte di Cassazione ha ribadito in più occasioni che la perdita del diritto alle ferie annuali non può derivare da inerzia del datore di lavoro. In particolare:
Cass. n. 23697/2017: ha affermato che il divieto di monetizzazione delle ferie non impedisce al lavoratore di far valere l'inadempimento del datore di lavoro che non abbia garantito la possibilità effettiva di fruire delle ferie.
Cass. n. 13613/2020: nel pubblico impiego, anche per i dirigenti, l'indennità sostitutiva è dovuta se il datore di lavoro non dimostra di aver messo il lavoratore in condizione di godere delle ferie.
Cass. n. 21780/2022: il datore di lavoro deve provare di aver informato adeguatamente il lavoratore del rischio di perdita delle ferie non godute e di averlo messo in condizione di fruirne.
A livello europeo, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) con sentenze del 6 novembre 2018 e la recentissima sentenza n. 218/2024 ha chiarito che:
Il diritto alle ferie annuali retribuite è un diritto sociale fondamentale.
Se il lavoratore non è stato posto in condizione di esercitare il diritto alle ferie, queste non possono essere considerate perse.
L'indennità sostitutiva è sempre dovuta in caso di cessazione del rapporto di lavoro, anche per dimissioni volontarie, se il datore non ha dimostrato di aver offerto una concreta possibilità di fruizione delle ferie.
Obblighi del datore di lavoro e tutela del lavoratore
Il datore di lavoro ha il dovere di pianificare e garantire la fruizione delle ferie. L'art. 2109 c.c. impone che le ferie siano assegnate tenendo conto delle esigenze aziendali e degli interessi del lavoratore. Inoltre, è il datore che deve dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per consentire il godimento delle ferie, compreso l'invito formale al lavoratore. Tra gli obblighi rientrano anche la pianificazione preventiva dei periodi di ferie, la comunicazione chiara e tempestiva delle modalità di fruizione, l'adozione di misure organizzative per evitare accumuli di ferie non godute e la dimostrazione, in caso di contestazione, di aver messo il lavoratore nelle condizioni di esercitare il proprio diritto.
Se il datore di lavoro non adempie a questi obblighi, il lavoratore ha diritto a richiedere il pagamento delle ferie non godute. In tali casi, l'indennità viene calcolata sulla base della retribuzione giornaliera, determinata dividendo la retribuzione mensile per 26 giorni.
Conclusioni
Le ferie annuali sono un diritto irrinunciabile, finalizzato alla tutela della salute e del benessere del lavoratore. La loro mancata fruizione per cause non imputabili al dipendente non può tradursi in una perdita economica per quest'ultimo. La normativa e la giurisprudenza, sia nazionale che europea, convergono nel riconoscere il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a meno che il datore dimostri di aver garantito una concreta possibilità di fruizione delle ferie.
I lavoratori che si trovano in questa situazione possono dunque far valere i propri diritti attraverso un'azione legale per il riconoscimento dell'indennità dovuta.